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Statuto
Associazione Culturale WHITESTRIP.
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’associazione “WHITESTRIP”, di seguito denominata l’associazione”, con sede in via Nomentana 587, 00010, Fonte Nuova, Roma.
L’associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.
ART. 2 - NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge, come scopo, la promozione di iniziative finalizzate allo scambio di servizi e di attività tra le persone, nonchè quello di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e del tempo libero fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare e promuovere i rapporti umani solidali.
Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o di collaborazione.
Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati , l’associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, e previa regolare rilascio delle dovute autorizzazioni tecnico-sanitarie ed amministrative, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
L’associazione, pur non avendo scopi di lucro, può svolgere attività commerciali, anche eventualmente offrendo servizi ai non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili (al netto delle imposte previste dalla vigente normativa fiscale) andranno investiti nell’associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione stessa.
L’associazione potrà collaborare con Stato, Regioni, Province, Comuni, enti nazionali ed internazionali, associazioni per incrementare iniziative sociali per l’attuazione dei fini statutari. L’associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.
ART. 3 - I SOCI
Possono far parte dell’associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati, enti locali, purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell’Associazione. Gli associati (persone fisiche o giuridiche) si distinguono in tre categorie: a) soci fondatori, b) soci sostenitori, c) soci ordinari:
a) i soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nella costituzione dell’associazione, che abbiano promosso l’istituzione dell’associazione e abbiano contribuito al suo potenziamento. I soci fondatori hanno la responsabilità del buon funzionamento e del raggiungimento dei fini sociali; questo titolo rimarrà per tutta l’esistenza dell’associazione od almeno fino al suo scioglimento oppure per espressa volontà del socio che volesse rinunciare all’appartenenza. I soci fondatori hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno diritto di elettorato attivo. La qualifica di socio fondatore è irrevocabile
b) i soci sostenitori sono tutti coloro che entrano a far parte dell’associazione; è fatto loro obbligo di partecipare alla vita attiva dell’associazione. Tali soci solo dopo un periodo di presenza nell’associazione di 12 mesi potranno acquisire il titolo di soci onorari, fino a quel momento il socio sostenitore non gode di alcun diritto.
c) i soci onorari sono coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione all’associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
Il titolo di socio onorario spetta a tutti coloro che hanno un periodo di costante presenza alla vita associativa dell’associazione superiore a 12 mesi (la partecipazione saltuaria non dà al socio alcun diritto). I soci onorari, come i soci fondatori, hanno il diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno il diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno il diritto di elettorato attivo
Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.
ART. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica dell’associato può venir meno per:
- decesso;
- dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato e deciso dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell’associazione.
ART. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
ART. 6 - L’ASSEMBLEA
L’assemblea è sovrana ed è costituita dai soci di tutte le categorie.
L’assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta, affisso nella sede sociale per almeno dieci giorni. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
All’assemblea spettano i seguenti compiti: 1)deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; 2) nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci; 3) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 4) approvare il regolamento interno dell’associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l’emanazione; 5) nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione. Le riunioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio direttivo.
Il diritto-dovere dì partecipare all’assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.
ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente, un segretario ed un tesoriere e sono rieleggibili senza limiti.
Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell’associazione, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell’associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza o con tutti i mezzi di comunicazione idonei a dare conoscenza dell’avvenuta convocazione ai destinatari (fax, e-mail, telegramma).
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.
ART. 9 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall’assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall’attività dell’associazione;
- i fondi C.E.E.
- eventuali donazioni
I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
ART. 10 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell’associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell’assemblea, il presidente assumerà le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell’assemblea.
ART. 11 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.
ART.12 – CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri dell’associazione, che giudicherà inappellabilmente, a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito (arbitrato irrituale).
I componenti del collegio arbitrale saranno nominati uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assumerà la veste di presidente, sarà nominato dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.
Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati, l’associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa della decisione arbitrale.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’associazione “WHITESTRIP”, di seguito denominata l’associazione”, con sede in via Nomentana 587, 00010, Fonte Nuova, Roma.
L’associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.
ART. 2 - NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge, come scopo, la promozione di iniziative finalizzate allo scambio di servizi e di attività tra le persone, nonchè quello di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale e del tempo libero fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed aventi, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, e questo al fine di valorizzare e promuovere i rapporti umani solidali.
Tali prestazioni comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o di collaborazione.
Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati , l’associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, e previa regolare rilascio delle dovute autorizzazioni tecnico-sanitarie ed amministrative, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
L’associazione, pur non avendo scopi di lucro, può svolgere attività commerciali, anche eventualmente offrendo servizi ai non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili (al netto delle imposte previste dalla vigente normativa fiscale) andranno investiti nell’associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione stessa.
L’associazione potrà collaborare con Stato, Regioni, Province, Comuni, enti nazionali ed internazionali, associazioni per incrementare iniziative sociali per l’attuazione dei fini statutari. L’associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro.
ART. 3 - I SOCI
Possono far parte dell’associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati, enti locali, purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell’Associazione. Gli associati (persone fisiche o giuridiche) si distinguono in tre categorie: a) soci fondatori, b) soci sostenitori, c) soci ordinari:
a) i soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nella costituzione dell’associazione, che abbiano promosso l’istituzione dell’associazione e abbiano contribuito al suo potenziamento. I soci fondatori hanno la responsabilità del buon funzionamento e del raggiungimento dei fini sociali; questo titolo rimarrà per tutta l’esistenza dell’associazione od almeno fino al suo scioglimento oppure per espressa volontà del socio che volesse rinunciare all’appartenenza. I soci fondatori hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno diritto di elettorato attivo. La qualifica di socio fondatore è irrevocabile
b) i soci sostenitori sono tutti coloro che entrano a far parte dell’associazione; è fatto loro obbligo di partecipare alla vita attiva dell’associazione. Tali soci solo dopo un periodo di presenza nell’associazione di 12 mesi potranno acquisire il titolo di soci onorari, fino a quel momento il socio sostenitore non gode di alcun diritto.
c) i soci onorari sono coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione all’associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
Il titolo di socio onorario spetta a tutti coloro che hanno un periodo di costante presenza alla vita associativa dell’associazione superiore a 12 mesi (la partecipazione saltuaria non dà al socio alcun diritto). I soci onorari, come i soci fondatori, hanno il diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno il diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno il diritto di elettorato attivo
Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.
ART. 4 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica dell’associato può venir meno per:
- decesso;
- dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell’iscrizione, fatto, questo, che deve essere verificato e deciso dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell’associazione.
ART. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
ART. 6 - L’ASSEMBLEA
L’assemblea è sovrana ed è costituita dai soci di tutte le categorie.
L’assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’oggetto della seduta, affisso nella sede sociale per almeno dieci giorni. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
La sessione straordinaria è convocata dal presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
All’assemblea spettano i seguenti compiti: 1)deliberare sulle questioni iscritte all’ordine del giorno; 2) nominare e revocare, su proposta del consiglio direttivo, i soci; 3) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 4) approvare il regolamento interno dell’associazione ove il consiglio direttivo ne deliberasse l’emanazione; 5) nominare i componenti del consiglio direttivo; deliberare sulle modifiche allo statuto; stabilire le quote annue di contribuzione. Le riunioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del consiglio direttivo.
Il diritto-dovere dì partecipare all’assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.
ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è diretta da un consiglio direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente, un segretario ed un tesoriere e sono rieleggibili senza limiti.
Il primo consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il consiglio direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell’associazione, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti dell’associazione.
Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’assemblea.
Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. potrà essere convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza o con tutti i mezzi di comunicazione idonei a dare conoscenza dell’avvenuta convocazione ai destinatari (fax, e-mail, telegramma).
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, in mancanza anche di questi, da altro membro designato di volta in volta dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Alla redazione dei verbali provvede il segretario.
Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.
Il presidente ed il vice presidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al presidente, o in sua assenza o impedimento al vice presidente, o a persone da essi delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.
ART. 9 - FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall’assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;
- i proventi derivanti dall’attività dell’associazione;
- i fondi C.E.E.
- eventuali donazioni
I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
ART. 10 - DURATA E SCIOGLIMENTO
La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell’associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell’assemblea, il presidente assumerà le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell’assemblea.
ART. 11 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell’ordinamento.
ART.12 – CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri dell’associazione, che giudicherà inappellabilmente, a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito (arbitrato irrituale).
I componenti del collegio arbitrale saranno nominati uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assumerà la veste di presidente, sarà nominato dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.
Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati, l’associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa della decisione arbitrale.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile e alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.



